
Quando un Comune è Titolare del trattamento in relazione alla videosorveglianza può, anzi, deve strutturare un proprio organigramma privacy (sostanzialmente predisporre una rappresentazione attendibile dei ruoli che sono affidati ai diversi soggetti) in relazione alla stessa attività; occorrerà poi individuare un proprio responsabile (ad esempio, può essere rappresentato dalla persona del Comandante della polizia urbana) il quale, a sua volta, deve nominare i soggetti che possono accedere e visionare le immagini, quali soggetti autorizzati al trattamento.
Tuttavia, la videosorveglianza dei locali – quali, ad esempio, biblioteca comunale – non risponde ad una finalità di sicurezza urbana, bensì ad una finalità di sicurezza – più propriamente fisica- di un locale a cui accede del pubblico; dunque, nel quale (verosimilmente) eserciteranno attività lavorativa delle persone, che possono essere esposti a dei rischi. Motivo per il quale, la gestione di questi luoghi, deve essere differente rispetto a quella della videosorveglianza urbana e, in concreto:
1) bisogna ottenere un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, volti a garantire la finalità di installazione delle videocamere, che sia per l’appunto, relativa ad una finalità legata alla sicurezza dell’ambiente di lavoro e del patrimonio;
2) solo una volta ottenuto tale accordo (o autorizzazione), si possono attivare le videocamere, nominare i soggetti addetti alla visione delle immagini e affiggere la cartellonistica nei pressi delle stesse (adeguate informative che consentano di informare i soggetti interessati al trattamento).
